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TRASPORTI:
Nuovi diritti nell’Ue per chi viaggia in treno
Entra in
vigore il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri del
trasporto su rotaie, che impone alle società ferroviarie
l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardi o
cancellazione delle partenze.
Risarcimenti
per ritardi o cancellazioni, ma anche per la perdita di bagagli,
più sicurezza e attenzione alle persone con disabilità. I
passeggeri delle ferrovie godono ora di nuovi diritti a tutela
della loro persona e dei loro effetti quando viaggiano in treno
all’interno dell’Unione europea, sulla falsariga di quanto da
tempo vale per i passeggeri degli aerei.
Entra infatti in
vigore il regolamento dell’UE sui diritti dei passeggeri del
trasporto ferroviario, che impone una serie di
obblighi alle società
ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti.
Ogni anno, quasi 8 miliardi di viaggiatori utilizzano il treno
per i loro spostamenti. Il regolamento in questione è il
n. 1371/2007 del parlamento europeo e del consiglio del
23 ottobre 2007. Risale dunque a due anni fa ma è entrato in
vigore solo adesso.
(CLICCA
QUI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA)
Cosa prevedono le
nuove norme europee:
1. Accesso
non discriminatorio ai treni garantito ai
disabili e
alle persone a mobilità ridotta.
2.
Risarcimento quando i
bagagli vengono smarriti o danneggiati, fino a
circa 1285 euro per ogni bagaglio.
3. Il diritto dei passeggeri in caso di
decesso o di gravi lesioni a
ottenere un anticipo immediato del risarcimento
per fare fronte alle necessità economiche immediate (almeno
21.000 euro per passeggero in caso di decesso).
4. Risarcimenti in
caso di cancellazione del viaggio, o di ritardo.
Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto
per ritardi da una a due ore e al 50% del prezzo del biglietto
per ritardi superiori alle due ore.
5. Il diritto dei passeggeri di
essere informati in maniera
esauriente prima e durante il loro viaggio, ad
esempio su eventuali ritardi.
6. L'obbligo per le società ferroviarie di
rendere più agevole l’acquisto dei biglietti
ferroviari.
7. L'obbligo di
garantire la sicurezza personale dei passeggeri
nelle stazioni ferroviarie e sui treni.
8. L'istituzione da parte delle società ferroviarie di un
sistema per il trattamento delle denunce su diritti e obblighi
previsti dal nuovo regolamento.
9. Gli Stati membri devono garantire
ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un
organo indipendente, una sorta di "authority
dei trasporti", quando questi ultimi ritengano
che i loro diritti non siano stati correttamente applicati.
I diritti attuali dei viaggiatori, previsti dalla Convenzione
relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Cotif) che
riguarda solo il trasporto internazionale, dovranno essere
estesi in linea di principio a tutti i servizi ferroviari
nazionali.
Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle
nuove norme sui diritti dei passeggeri,
i singoli Stati possono chiedere una deroga all’applicazione di
alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni
per i servizi limitati al territorio nazionale.
I passeggeri del trasporto aereo godono già di una ampia serie
di diritti garantiti dalla normativa europea. La Commissione
europea ha inoltre proposto
una nuova normativa a tutela
dei diritti di quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o
in pullman, che potrebbe essere adottata già nel
2010.
(Monica
Rubino – Kataweb.it - 23 Dicembre 2009) |
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